Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la partecipazione al progetto “Supporto alle reti territoriali antidiscriminazione Capacity building e coordinamento scientifico” - Fondo Asilo Migrazione e integrazione 2021-2027” (FAMI) – cup j59i24000780006

Si pubblica l’Avviso relativo all'acquisizione di manifestazioni di interesse per la partecipazione al progetto “Supporto alle reti territoriali antidiscriminazione capacity building e coordinamento scientifico” - Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2021-2027” (FAMI) – CUP J59I24000780006

Apertura candidature: 30 gennaio 2025 09:00
Data chiusura candidature: 19 marzo 2025 15:00

Elenco FAQ

Al fine di garantire la massima efficacia delle azioni progettuali, il partenariato può essere composto anche da altri Enti pubblici (es. province, comuni, etc.), da Enti del Terzo Settore (es. Associazioni operanti nel settore o altri Enti di natura privata operanti nel Terzo Settore) nonché da strutture organizzative interne di Regioni, Province autonome e Città metropolitane (ad es. Agenzie regionali, Organismi di garanzia, etc.) idonee ad apportare conoscenze e competenze specifiche nell’ambito delle attività progettuali (i riferimenti di questi soggetti possono essere inseriti nella tabella “Referenti del progetto” – All.1 Manifestazione di interesse).

Inoltre, I citati partner di progetto, qualora dotati di autonomia finanziaria, possono altresì essere destinatari di una quota parte del budget delle progettualità da finanziare nell’ambito dell’intervento complementare di cui all’art.9 (terzo capoverso) dell’Avviso pubblico, a condizione che siano rispettate le seguenti indicazioni:

  1. stipula di un apposito accordo fra amministrazioni nel caso in cui il soggetto partner sia un Ente pubblico (es. provincia, comune, etc.);
  2. adozione di un Avviso pubblico per selezionare l’Ente del Terzo settore a cui conferire la qualità di partner. Per il dettaglio si rinvia a quanto previsto dal “9. Manuale delle regole di Ammissibilità e di Rendicontazione delle spese” (visionabile al link Portale Servizi - FAMI)

La compilazione dell’Appendice è funzionale a rappresentare gli interventi di potenziamento del/i Centro/i e della/e correlata/e rete/i territoriale/i che si intendono realizzare sull’intero territorio di riferimento. Resta inteso che tali interventi di potenziamento potranno essere ulteriormente sviluppati nell’ambito dei “tavoli tecnici interistituzionali”, di cui all’art.9 dell’Avviso pubblico.
Ciò premesso, l’Ente proponente Responsabile (cfr. art.2 lett. d dell’Avviso pubblico) è tenuto a compilare l’Appendice all’Allegato 1 - Manifestazione di interesse, inserendo le informazioni condivise con gli ulteriori soggetti coinvolti in relazione a ciascun ambito territoriale di competenza. A tal proposito, si evidenzia che la tabella relativa ai riferimenti del/i Centro/i esistente/i (Nome del Centro; Città/indirizzo; Sito web) deve essere replicata per ciascun Centro da potenziare.
Infine, sarà anche compito dell’Ente proponente Responsabile compilare i box dell’Appendice, inserendo le informazioni relative alle specifiche esigenze territoriali espresse dai soggetti che compongono la rete (Province, Comuni, ETS, etc.).
 

In linea generale, come già previsto per altre progettualità finanziate a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI), è da ritenersi ammissibile la partecipazione di società in house in qualità di partner, destinatario di specifico budget per l’attuazione di azioni progettuali.

Tuttavia, al fine di semplificare la gestione amministrativa dell’intervento complementare da presentare a valere sul FAMI nel quale confluiranno tutte le progettualità definite da Regioni e Città metropolitane, si rappresenta l’esigenza di ridurre al minimo il numero dei partner progettuali, cercando di circoscrivere il ruolo di partner esclusivamente agli enti istituzionali destinatari dell’Avviso pubblico del 22 gennaio 2025 (Regioni e/o Città metropolitane)..

Sì, la società in house può svolgere anche il ruolo di “soggetto attuatore” mediante la stipula di un accordo di collaborazione con Regione e/o Città Metropolitana, ai sensi dell’art.15 della L.241/1990; in tal caso, l’attività realizzata sarà rendicontata a costi reali e, qualora il contributo erogato non assuma la natura di corrispettivo per una prestazione di servizi a titolo oneroso, non troverà applicazione l’IVA. 
Qualora entrambi gli Enti siano partner, la società in house potrebbe svolgere il ruolo di “soggetto attuatore” di entrambi (Regione e Città Metropolitana), operando per i rispettivi ambiti di intervento, in base a quanto previsto dall’Accordo di collaborazione stipulato.
Viceversa, qualora gli Enti coinvolti intendessero procedere mediante subappalto/affidamento diretto in favore della stessa società in house sarà necessario attenersi alle previsioni del Codice degli Appalti, garantendo la distinzione dei servizi resi in favore di ciascun ente coinvolto, puntualmente definiti all’interno del contratto sottoscritto.

I Comuni possono essere coinvolti nelle progettualità in qualità di soggetti attuatori, attraverso la stipula di appositi accordi di collaborazione tra le diverse pubbliche amministrazioni interessate, ai sensi dell’art.15 della L.241/1990. Tale modalità consente l’attribuzione a tali Enti di specifiche attività progettuali con l’assegnazione di una quota di budget da rendicontare a costi reali, nel rispetto delle disposizioni previste dal quadro normativo vigente. 

Il coinvolgimento degli enti del Terzo settore nelle progettualità può essere attivato esclusivamente dal/dai soggetto/i partner dell’intervento complementare solo previo espletamento di una procedura di selezione – preferibilmente unica su base regionale, che soddisfi i fabbisogni dell’intero territorio – che rispetti i principi di predeterminazione dei criteri di scelta, trasparenza, pubblicità, concorrenza e parità di trattamento (c.d. “Avviso di co-progettazione”). I Comuni operanti in qualità di soggetti attuatori pubblici, coinvolti tramite accordi ex art. 15 della L. 241/1990, possono procedere all’acquisizione dei servizi degli ETS esclusivamente mediante affidamenti conformi alla disciplina in materia di contratti pubblici. 

In linea generale, gli accordi, le convenzioni e/o i percorsi di co-progettazione devono essere all’uopo stipulati e riportare il riferimento all’intervento che UNAR intende presentare oltre che i contenuti delle specifiche attività progettuali.

 In linea generale, al fine di velocizzare la definizione delle progettualità, si suggerisce agli Enti partner di avviare i percorsi di co-progettazione con gli ETS, non appena sarà definito l’importo complessivo del progetto con l’UNAR. In tal caso, sarà necessario prevedere l’introduzione di idonee clausole di salvaguardia che subordinino l’efficacia degli accordi di co-progettazione all’approvazione definitiva dell’intervento complementare da parte dell’Autorità di Gestione. A riguardo si precisa che sarà necessario produrre uno specifico piano finanziario dei costi di competenza dell’ETS nell’ambito di ciascuna progettualità, suddiviso per macro-voci di spesa da rendicontare a costi reali. Ciò ha il vantaggio di disporre fin da subito di un quadro delle attività e dei costi consolidato.
Ove, successivamente all’approvazione dell’intervento complementare da parte dell’Autorità di Gestione, dovessero insorgere esigenze progettuali che richiedono una rimodulazione delle risorse destinate alle attività di co-progettazione, le medesime risorse potranno essere rideterminate secondo quanto disciplinato dalla normativa FAMI e, comunque, nel limite dell’importo originariamente assegnato a tali attività, senza necessità di riattivare l’intera procedura di co-progettazione.
 

Il FAMI prevede l’ammissibilità delle spese per interventi di manutenzione che, come previsto dal Manuale di ammissibilità delle spese (p.29): “…. comprendono i costi sostenuti relativamente all'insieme delle azioni manutentive che hanno quale unico scopo quello di riportare un sistema (o un suo componente) da uno stato di avaria, allo stato di buon funzionamento precedente l'insorgere del problema, senza modificare o migliorare le funzioni svolte dal sistema, né aumentarne il valore, né migliorarne le prestazioni.” Tali spese sono ammissibili purché congrue, strettamente connesse all’attività progettuali e, comunque, contenute entro una percentuale del 10% dell’importo complessivo della singola progettualità. Si precisa, inoltre, che la titolarità dell’immobile deve essere preferibilmente pubblica. Pertanto, non è ammissibile il finanziamento di lavori edili ex novo, intesi come nuova costruzione.
In ogni caso, i costi sostenuti dai beneficiari saranno oggetto di autonoma valutazione da parte dell’AdG in sede di rendicontazione dei predetti costi.