Discriminazioni basate sull'età

È la discriminazione nei confronti di una persona o più persone in ragione dell’età, sia giovane che meno giovane.

Si deve precisare che sia la Direttiva 2000/78/CE che il Decreto legislativo n. 216 del 2003, in tema di età, pongono dei limiti. Infatti, ai sensi dell’art. 6 della Direttiva 2000/78/CE, è disposto che «gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione», chiarendo tuttavia che «laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.»

Così anche l’art. 3 commi 4 bis e 4 ter del Decreto legislativo n 216/2003 dispone:

«4-bis. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono trattamenti differenziati in ragione dell'età dei lavoratori e in particolare quelle che disciplinano:

a) la definizione di condizioni speciali di accesso all'occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, allo scopo di favorire l'inserimento professionale o di assicurare la protezione degli stessi;

b) la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di anzianità di lavoro per l'accesso all'occupazione o a taluni vantaggi connessi all'occupazione;

c) la fissazione di un'età massima per l'assunzione, basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o sulla necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis sono fatte salve purché siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da finalità legittime, quali giustificati obiettivi della politica del lavoro, del mercato del lavoro e della formazione professionale, qualora i mezzi per il conseguimento di tali finalità siano appropriati e necessari.»