FAQ

Tutte le informazioni di cui hai bisogno per orientarti in tema di discriminazioni, conoscere le modalità operative e scoprire cosa UNAR può fare per te.

L’UNAR è l’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica, brevemente denominato UNAR  - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali,   istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della Direttiva comunitaria 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, recepita nell’ordinamento italiano con il D.lgs. n. 215 del 9 luglio 2003.
Il successivo DPCM dell’11 dicembre 2003 ne ha previsto la costituzione e l’organizzazione.
L’Ufficio, che svolge le funzioni proprie di un Equality Body, sin dal 2011 ha ampliato de facto le proprie competenze in relazione ad altri fattori di discriminazione quali: religione, età, disabilità, orientamento sessuale e identità di genere, sulla base delle direttive annuali per l’azione amministrativa.
L’ampliamento degli ambiti d’intervento ha contribuito ad un progressivo rafforzamento e riconoscimento del ruolo dell’UNAR nella sua funzione di presidio della parità di trattamento a livello nazionale, anche mediante l’interlocuzione e la collaborazione costante con le istituzioni a livello centrale e locale e con il privato sociale.

 

L’Ufficio si articola nei seguenti servizi, costituenti unità operative di base di livello dirigenziale, con le attribuzioni per ciascuno di seguito indicate (art. 2, DPCM 11 dicembre 2003):
a) servizio per la tutela della parità di trattamento: gestione di un sito internet o di una linea telefonica gratuita per la raccolta delle segnalazioni in ordine a casi di discriminazione; esame ed analisi delle segnalazioni ricevute; attività istruttoria relativa all’assistenza nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi delle persone che si ritengono lese da comportamenti discriminatori; predisposizione di pareri, consulenze ed osservazioni da rendersi anche in giudizio; promozione di incontri conciliativi informali e proposta di soluzioni per la rimozione delle situazioni discriminatone; svolgimento di indagini ed inchieste finalizzate ad accertare l’esistenza di comportamenti discriminatorie nel pieno rispetto delle prerogative dell’autorità giudiziaria, anche attraverso la richiesta di informazioni e documentazione rilevante ai soggetti che ne risultino in possesso; segnalazione alle autorità competenti delle situazioni di abuso, maltrattamento o disagio riscontrate nel corso delle attività di ufficio; svolgimento di audizioni periodiche delle associazioni e degli enti di cui all’art. 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215; attività istruttoria relativa alla stipula di accordi o protocolli di intesa con le organizzazioni non governative senza fine di lucro e con gli enti territoriali al fine di promuovere l’adozione di azioni positive nell’ambito del settore privato-sociale e dei diversi livelli territoriali di Governo; gestione di una banca dati per il monitoraggio delle denunce e delle segnalazioni ricevute;
b) servizio studi, ricerche e relazioni istituzionali: promozione di studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, anche con gli analoghi organismi esteri, in collaborazione con le università, le associazioni e gli enti di cui all’art. 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, con le altre organizzazioni non governative senza fine di lucro e con gli istituti nazionali di rilevazione statistica; elaborazione di linee guida volte a radicare la consapevolezza dei diritti connessi all’attuazione del principio di parità, soprattutto nei settori del lavoro pubblico e privato e delle prestazioni sociali; redazione delle relazioni annuali al Parlamento ed al Presidente del Consiglio; promozione delle campagne di sensibilizzazione, informazione e comunicazione pubblica; elaborazione di proposte di strategie di intervento volte a garantire un’effettiva integrazione sociale e la promozione dei diritti civili e politici degli stranieri; elaborazione di proposte di modifica della normativa vigente.

 

Per “Discriminazione razziale o etnica” si intende il trattamento meno favorevole, differenziato e vietato dall’ordinamento, subito da una persona rispetto ad un’altra, a causa della sua razza o origine etnica.

Si distingue in:

  •  discriminazione diretta, che ricorre quando una persona, a causa della sua razza o origine etnica, è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra persona in una situazione analoga.
    Si verifica una discriminazione diretta quando, ad esempio, un locale aperto al pubblico vieta l’accesso a persone appartenenti ad una determinata etnia.

  •  discriminazione indiretta, che ricorre quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona di una determinata razza o origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone. Si verifica una discriminazione indiretta quando, ad esempio, nella graduatoria di accesso ad una casa di risposo o ad un asilo si tenga conto, fra gli altri criteri di valutazione, della conoscenza della lingua e delle tradizioni del posto da parte dell’anziano o del bambino che devono essere ospitati. E’ da qualificare come discriminazione razziale anche l’ordine di discriminare.

La “molestia” integra un’ipotesi di discriminazione razziale quando consiste in un comportamento indesiderato, posto in essere per motivi di razza o origine etnica, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo.

Questa ipotesi di discriminazione non presuppone il confronto con il trattamento riservato ad un’altra persona.

Ricorre un caso di molestia, ad esempio, quando in un luogo pubblico o aperto al pubblico, come in un bar, qualcuno inveisce ad alta voce, lamentandosi della sgradevole presenza delle persone di colore in Italia, facendo riferimento, con parole rabbiose e sprezzanti, ad una persona di razza diversa presente nel luogo medesimo.

L’ UNAR ha sede a Roma, in Largo Chigi n.19, e opera presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
È possibile segnalare un atto discriminatorio rivolgendosi al Contact Center dell’UNAR, un servizio che offre accoglienza e ascolto professionalmente qualificato, fornendo informazioni, orientamento e supporto alle vittime ed a testimoni di eventi a potenziale contenuto discriminatorio. Il servizio provvede a raccogliere segnalazioni, denunce e testimonianze su fatti, procedure ed azioni che pregiudicano la parità di trattamento tra le persone per motivi legati all’origine etnica, religione, età, disabilità, orientamento sessuale e identità di genere.
La presa in carico e la gestione delle segnalazioni avviene tramite i seguenti canali:

- un servizio multilingue raggiungibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 17, contattando il Numero verde gratuito 800.90.10.10. Nelle ore notturne e nei giorni festivi, il segnalante può lasciare un messaggio e un recapito nella segreteria telefonica per essere richiamato;

- online sul sito www.unar.it, dove è possibile compilare, anche nella propria lingua, un apposito form che attiva immediatamente la comunicazione al Contact Center.


Si può, inoltre, scrivere agli indirizzi di posta elettronica contactcenter@unar.it e segreteriaunar@governo.it.

 

La segnalazione di una discriminazione avvia un procedimento istruttorio che può prevedere più fasi.
L’attività istruttoria comprende tutte le azioni necessarie al reperimento dei dati e delle informazioni, dei documenti, delle normative e delle eventuali sentenze, al fine di poter qualificare correttamente il caso e, se possibile, rimuovere il motivo della discriminazione.
La segnalazione pervenuta viene trasmessa agli operatori del Contact Center che svolgono l’istruttoria e, in collaborazione con i funzionari e con gli esperti legali dell’Ufficio, i necessari approfondimenti tesi a recuperare tutti gli elementi utili per poter risolvere l’atto discriminatorio segnalato. L’operatore del Contact Center, verificata la pertinenza, provvede a confermare al segnalante l’avvio dell’istruttoria ed a tenerlo aggiornato sugli esiti. Se, invece, la segnalazione non è ritenuta di competenza dell’Ufficio, l’operatore provvede ad indirizzarlo verso i canali ritenuti competenti.
La segnalazione presso il Contact Center è priva di conseguenze giuridiche nei confronti del segnalante e del segnalato, essendo un’attività rivolta principalmente a far interrompere eventuali comportamenti discriminatori in via conciliativa, in quanto l’UNAR è un Equality Body promozionale e non sanzionatorio. Il segnalante può richiedere che la propria identità rimanga anonima per evitare eventuali ritorsioni da parte del soggetto segnalato, nei confronti a sua volta viene garantita la massima riservatezza da parte dell'Ufficio.
L’azione del Contact Center, inoltre, rispetta la privacy ai sensi del Regolamento GDPR 2016/679 e, pertanto, vengono raccolte esclusivamente le informazioni indispensabili alla istruttoria della pratica.

 

Nel caso in cui l’ufficio ritenga la segnalazione “pertinente”, cioè quando ritiene che dalla descrizione fatta dal segnalante e dalla prima istruttoria si possa ritenere che la segnalazione sia fondata l’UNAR, – nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell’autorità giudiziaria che eventualmente già si stiano occupando dello stesso caso – svolge inchieste e indagini mirate.

Pertanto, può procedere all’audizione degli interessati, all’esame tecnico del caso, alla raccolta di informazioni e documentazioni utili.
Qualora sia accertata la sussistenza di un fenomeno discriminatorio, l’Ufficio può offrire un supporto concreto alla vittima, al fine di rimuovere gli effetti pregiudizievoli:

  • dando impulso ad un’attività conciliativa informale fra la vittima e l’autore della discriminazione per eliminare la situazione discriminatoria senza ricorrere allo strumento giurisdizionale;

  • predisponendo una comunicazione, destinata al soggetto pubblico o privato che si assume essere autore della discriminazione, con la quale rappresentare la situazione accertata e formulare una raccomandazione sulla corretta osservanza della normativa in merito al principio della parità di trattamento;

  • offrendo alla vittima della presunta discriminazione una consulenza sugli strumenti di tutela attivabili e una indicazione sulle associazioni o enti che, svolgendo attività nel campo della lotta alle discriminazioni e della promozione della parità di trattamento, possono agire in giudizio per la tutela dei diritti lesi;

  • fornendo nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi informazioni e osservazioni orali e scritte;

  • denunciando all’autorità giudiziaria competente quelle circostanze, di cui sia venuto a conoscenza, integranti gli estremi di una fattispecie penalmente rilevante.

L’UNAR non gode della legittimazione ad agire dinanzi all’autorità giudiziaria e quindi non può direttamente avviare un procedimento giudiziario a tutela del segnalante.
Il segnalante può innanzitutto rivolgersi a una delle associazioni iscritte al Registro UNAR per richiedere assistenza legale in giudizio.
È previsto anche un Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazione, istituito dall’UNAR e gestito in collaborazione con il Consiglio Nazionale Forense, attualmente in fase di rinnovo.
Il Fondo consente alle vittime di discriminazione di accedere alla tutela giurisdizionale grazie alla anticipazione delle spese legali, che saranno restituite, attraverso un meccanismo di rotazione, in caso di sentenza favorevole. Le domande, che potranno essere presentate anche dalle associazioni titolari della legittimazione processuale (non più di tre nel corso dell’anno), dovranno essere inoltrate al Consiglio Nazionale Forense.
Informazioni specifiche sul funzionamento del Fondo, sulle condizioni di ammissione, sulle domande sono contenute nel Regolamento pubblicato sul   www.consiglionazionaleforense.it