Discriminazioni basate sulla nazionalità - Direttiva 54/UE

Dal 1° febbraio 2022 è in vigore la normativa riguardante il contrasto al fenomeno della discriminazione dei lavoratori fondata sulla nazionalità, in attuazione della direttiva 2014/54/UE del Parlamento e del Consiglio, relativa alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione.

(3) La libera circolazione dei lavoratori conferisce a ogni cittadino dell'Unione, indipendentemente dal luogo di residenza, il diritto di trasferirsi liberamente in un altro Stato membro per potervi lavorare e/o soggiornare per motivi di lavoro. Questo principio li tutela contro la discriminazione fondata sulla nazionalità per quanto riguarda l'accesso all'impiego, le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare la retribuzione, il licenziamento, nonché i vantaggi sociali e fiscali, garantendo loro la parità di trattamento, secondo la legislazione, le prassi e i contratti collettivi nazionali, rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante. Dovrebbero godere di tali diritti, senza discriminazioni, tutti i cittadini dell'Unione che esercitino il diritto di libera circolazione, compresi i lavoratori permanenti, stagionali e frontalieri.

Per dare esecuzione al principio di parità di trattamento e non discriminazione basata sulla nazionalità, l’art. 2 elenca gli ambiti di applicazione della Direttiva: accesso all'occupazione; condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, salute e sicurezza sul lavoro e, qualora i lavoratori dell'Unione diventino disoccupati, reintegro professionale o ricollocamento; accesso ai vantaggi sociali e fiscali; iscrizione alle organizzazioni sindacali ed eleggibilità negli organi di rappresentanza dei lavoratori; accesso alla formazione; accesso all'alloggio; accesso all'istruzione, all'apprendistato e alla formazione professionale per i figli dei lavoratori dell'Unione; assistenza fornita dagli uffici di collocamento.