Pubblicata la legge Europea 2019-2020: cambia l’art. 41 TUI e il fattore nazionalità entra tra i fattori vietati dal d.lgs. 216/03
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Pubblicata la legge Europea 2019-2020: cambia l’art. 41 TUI e il fattore nazionalità entra tra i fattori vietati dal d.lgs. 216/03
18 gennaio 2022
Sulla GU n. 12 del 17.1.2022 è stata pubblicata la legge europea 2019-2020 con la quale l’Italia ha adottato le disposizioni volte a risolvere procedure di infrazione promosse dalla Commissione europea e dare attuazione al diritto dell’Unione.
Due le novità più rilevanti in tema di parità di trattamento e divieti di discriminazione.
La prima riguarda la procedura di infrazione ARES (2019) 1602365 con la quale la Commissione Europea aveva contestato all’Italia di non aver dato attuazione alla direttiva 2014/54/UE “relativa alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori”.
Per rispondere a detta procedura il Parlamento ha scelto di introdurre tra i fattori vietati dal Dlgs 216/03 (che sino ad oggi vietava le discriminazioni in ambito lavorativo con riferimento ai fattori disabilità, religione e convinzioni personali, età, orientamento sessuale) anche il fattore “nazionalità”. Inoltre la novella legislativa estende il campo di applicazione del d.lgs. che ora non è più limitato all’ambito lavorativo, ma comprende anche l’accesso all’alloggio e ai vantaggi sociali e fiscali.
Come spiega il primo commento di cui al link in calce, l’innovazione apre nuovi spazi di intervento all’azione antidiscriminatoria a tutela dei cittadini extra UE, ma determina anche qualche incertezza interpretativa visto che l’estensione dei fattori viene fatta in sede di adeguamento a una direttiva che in realtà riguarda solo i cittadini dell’Unione.
La seconda importante novità riguarda l’art. 41 TU immigrazione sull’accesso alle prestazioni sociali dei cittadini di paesi terzi: viene definitivamente cancellato (pur in assenza di una abrogazione esplicita) l’art. 80, comma 19, L. 388/00 che aveva introdotto il requisito del permesso di lungo periodo, confermando che l’accesso alle prestazioni è consentito a tutti coloro che hanno un permesso di almeno un anno. Tuttavia per i titolari di permesso unico lavoro (cioè i permessi rilasciati ai sensi della direttiva 2011/98) il requisito è diverso ed è costituito, quanto alle prestazioni di sicurezza sociale diverse dalle prestazioni familiari, dall’aver lavorato per un periodo superiore a 6 mesi e aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro; mentre, quanto alle prestazioni familiari, è costituito dall’essere titolari di un permesso che consente di lavorare di durata superiore a 6 mesi.
Come anche in questo caso spiega l’altro commento di cui al link sotto indicato, la modifica genera molti interrogativi specie perché – in coerenza, purtroppo, con quanto stabilito dal d.lgs. 230/2020 in tema di assegno unico universale – rischia di escludere dalle prestazioni familiari tutti coloro che non sono titolari di un permesso unico lavoro, anche se titolari di un permesso di durata annuale (ad es. i titolari di permesso per lavoro autonomo o per protezione internazionale).
Si attende sul punto una circolare INPS ad oggi non ancora uscita.
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