null Divieto di campeggio: la Corte di Cassazione ne dichiara la natura discriminatoria nei confronti dei Rom

Divieto di campeggio: la Corte di Cassazione ne dichiara la natura discriminatoria nei confronti dei Rom

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22 febbraio 2021

La Corte di Cassazione ha emesso una recente ordinanza in materia di tutela contro le discriminazioni razziali, confermando la natura discriminatoria ai sensi degli artt. 43 e 44 T.U. sull’immigrazione, di una delibera di giunta comunale con la quale l’Ente aveva disposto il divieto generalizzato ed assoluto di campeggio nell’intero territorio comunale e rigettato la domanda avanzata da alcuni cittadini Rom di riconoscimento della residenza anagrafica e di assegnazione di un’area pubblica da adibire ad uso esclusivo di stanziamento di due roulotte.

Nel caso di specie, è stato confermata la decisione della Corte di Appello di Ancona, che aveva stabilito la natura indirettamente discriminatoria della delibera che, sebbene apparentemente neutra, veniva di fatto ad impedire ad una determinata categoria etnica (i Rom) e, in particolare, alla signora ricorrente uno stanziamento nel territorio comunale compatibile con il suo stile di vita, di fatto escludendola.

La Corte di Cassazione ribadisce, in questa sede, la rilevanza dei comportamenti discriminatori posti in essere da un ente pubblico nei confronti dei cittadini mediante l’adozione di atti amministrativi, laddove assume rilevanza giuridica la sequenza cronologica degli eventi che hanno visto prima la ricorrente richiedere la residenza e l’assegnazione di un’area di parcheggio e subito dopo il Comune deliberare il divieto assoluto di parcheggio su tutto il territorio comunale.

Ciò che rileva, infatti, in materia di accertamento di discriminazioni non è la motivazione formale e apparentemente neutra dell’atto amministrativo ma, invece, l’effetto discriminatorio che esso nasconde  nei confronti delle famiglie di etnia Rom mediante  il compimento di azioni che la Corte di Appello definisce “segnali sintomatici di ostilità del Comune”.

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