Bonus Bebè: l’INPS si adegua alla sentenza della Consulta
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Bonus Bebè: l’INPS si adegua alla sentenza della Consulta
12 aprile 2022
L’INPS, con la nota n. 1562 del 7 aprile 2022, ha recepito il contenuto della sentenza n. 54/2022 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime le norme in materia di bonus bebè e assegno maternità che richiedevano il requisito del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per accedere alle due prestazioni.
Il messaggio tiene conto, oltre che della declaratoria di incostituzionalità delle norme istitutive del bonus bebè e dell’assegno maternità (e le successive proroghe) nella parte in cui subordinano la concessione della prestazione alla condizione che i cittadini di Paesi terzi non comunitari siano titolari del permesso per soggiornanti UE di lungo periodo, delle novità introdotte dalla c.d. legge Europea 2019-2020 (L. 23 dicembre 2021, n. 238) che ha apportato significative modifiche alla legge istitutiva del bonus bebè e all’art. 41 del TUI.
In particolare – si legge nel messaggio – “la novella stabilisce che, ai fini dell’accesso alla prestazione in favore dei cittadini di Stati extracomunitari, si considerano i titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo, i familiari titolari di carte di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, i titolari di permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 41, comma 1-ter, del Testo unico, ossia gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi.“
(fonte: asgi.it)