Normativa derivata
Normativa derivata
Nel 2000, l’Unione europea ha adottato due direttive specificamente finalizzate alla tutela del principio di non discriminazione, recepite anche in Italia come si vedrà nel prosieguo.
- La Direttiva 2000/43/CE del 29 giugno 2000 attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica. L’obiettivo della direttiva è quello di stabilire un quadro per la lotta alle discriminazioni fondate sulla razza o l’origine etnica, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento. L’art. 2 definisce le fattispecie ascrivibili alle discriminazioni ai sensi della direttiva, in particolare distinguendo tra discriminazione diretta, indiretta e molestie. (comma1 e 3)
Comma 1. a) sussiste discriminazione diretta quando, a causa della sua razza od origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga;
b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari;
comma 3. le molestie sono da considerarsi una discriminazione in caso di comportamento indesiderato adottato per motivi di razza o di origine etnica e avente lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. In questo contesto, il concetto di molestia può essere definito conformemente alle leggi e prassi nazionali degli Stati membri.
- La Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. L’obiettivo principale della direttiva è sancito all’art. 1 della stessa, ai sensi del quale la direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento.