FAQ
FAQ
Tutte le informazioni di cui hai bisogno per orientarti in tema di discriminazioni, conoscere le modalità operative e scoprire cosa UNAR può fare per te.
L’ UNAR ha sede in Roma, Largo Chigi, 19 e opera presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La segnalazione di una discriminazione razziale può essere fatta:
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telefonando al numero verde 800.90.10.10 operativo tutti i giorni dalle 8 alle 17 al quale rispondono mediatori culturali in italiano, inglese, francese, spagnolo, arabo.
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compilando l’apposito form sul sito www.unar.it; una volta riempiti gli appositi spazi e inviata on line la segnalazione, l’’utente verrà richiamato dagli operatori del numero verde.
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tramite le associazioni iscritte al Registro UNAR, e le reti di sportelli predisposte sul territorio da alcune Regioni.
Per promuovere l’integrazione sociale e combattere le discriminazioni di qualsiasi natura è nato il Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazione, istituito dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio e gestito in collaborazione dal Consiglio Nazionale Forense e dall’Ufficio nazionale Antidiscriminazioni razziali dello stesso Dipartimento.
Il Fondo consente alla vittime di discriminazione di accedere alla tutela giurisdizionale grazie alla anticipazione delle spese legali, che saranno restituite, attraverso un meccanismo di rotazione, in caso di sentenza favorevole. Le domande, che potranno essere presentate anche dalle associazioni titolari della legittimazione processuale (non più di tre nel corso dell’anno) , dovranno essere inoltrate al Consiglio Nazionale Forense.
Informazioni specifiche sul funzionamento del Fondo, sulle condizioni di ammissione, sulle domande sono contenute nel Regolamento pubblicato sul www.consiglionazionaleforense.it apre una nuova finestra
Per “Discriminazione razziale o etnica” si intende il trattamento meno favorevole, differenziato e vietato dall’ordinamento, subito da una persona rispetto ad un’altra, a causa della sua razza o origine etnica.
Si distingue in:
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discriminazione diretta, che ricorre quando una persona, a causa della sua razza o origine etnica, è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra persona in una situazione analoga.
Si verifica una discriminazione diretta quando, ad esempio, un locale aperto al pubblico vieta l’accesso a persone appartenenti ad una determinata etnia. -
discriminazione indiretta, che ricorre quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona di una determinata razza o origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone. Si verifica una discriminazione indiretta quando, ad esempio, nella graduatoria di accesso ad una casa di risposo o ad un asilo si tenga conto, fra gli altri criteri di valutazione, della conoscenza della lingua e delle tradizioni del posto da parte dell’anziano o del bambino che devono essere ospitati. E’ da qualificare come discriminazione razziale anche l’ordine di discriminare.
La “molestia” integra un’ipotesi di discriminazione razziale quando consiste in un comportamento indesiderato, posto in essere per motivi di razza o origine etnica, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo.
Questa ipotesi di discriminazione non presuppone il confronto con il trattamento riservato ad un’altra persona.
Ricorre un caso di molestia, ad esempio, quando in un luogo pubblico o aperto al pubblico, come in un bar, qualcuno inveisce ad alta voce, lamentandosi della sgradevole presenza delle persone di colore in Italia, facendo riferimento, con parole rabbiose e sprezzanti, ad una persona di razza diversa presente nel luogo medesimo.
L’UNAR. è l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, istituito con il decreto legislativo 9 luglio 2003 n.215 in attuazione della direttiva comunitaria n.2000/43.
L’Ufficio ha la funzione di garantire, in piena autonomia di giudizio ed in condizioni di imparzialità, l’effettività del principio di parità di trattamento fra le persone, di vigilare sull’operatività degli strumenti di tutela vigenti contro le discriminazioni nonché di contribuire a rimuovere le discriminazioni fondate sulla razza e l’origine etnica analizzando il diverso impatto che le stesse hanno sul genere ed il loro rapporto con le altre forme di razzismo di carattere culturale e religioso (dall’ art.2 DPCM 11 dic 2003).
L’Ufficio si articola nei seguenti servizi, costituenti unità operative di base di livello dirigenziale, con le attribuzioni per ciascuno di seguito indicate:
servizio per la tutela della parità di trattamento: gestione di un sito internet o di una linea telefonica gratuita per la raccolta delle segnalazioni in ordine a casi di discriminazione; esame ed analisi delle segnalazioni ricevute; attività istruttoria relativa all’assistenza nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi delle persone che si ritengono lese da comportamenti discriminatori; predisposizione di pareri, consulenze ed osservazioni da rendersi anche in giudizio; promozione di incontri conciliativi informali e proposta di soluzioni per la rimozione delle situazioni discriminatone; svolgimento di indagini ed inchieste finalizzate ad accertare l’esistenza di comportamenti discriminatorie nel pieno rispetto delle prerogative dell’autorità giudiziaria, anche attraverso la richiesta di informazioni e documentazione rilevante ai soggetti che ne risultino in possesso; segnalazione alle autorità competenti delle situazioni di abuso, maltrattamento o disagio riscontrate nel corso delle attività di ufficio; svolgimento di audizioni periodiche delle associazioni e degli enti di cui all’art. 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215; attività istruttoria relativa alla stipula di accordi o protocolli di intesa con le organizzazioni non governative senza fine di lucro e con gli enti territoriali al fine di promuovere l’adozione di azioni positive nell’ambito del settore privato-sociale e dei diversi livelli territoriali di Governo; gestione di una banca dati per il monitoraggio delle denunce e delle segnalazioni ricevute;
servizio studi, ricerche e relazioni istituzionali: promozione di studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, anche con gli analoghi organismi esteri, in collaborazione con le università, le associazioni e gli enti di cui all’art. 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, con le altre organizzazioni non governative senza fine di lucro e con gli istituti nazionali di rilevazione statistica; elaborazione di linee guida volte a radicare la consapevolezza dei diritti connessi all’attuazione del principio di parità, soprattutto nei settori del lavoro pubblico e privato e delle prestazioni sociali; redazione delle relazioni annuali al Parlamento ed al Presidente del Consiglio; promozione delle campagne di sensibilizzazione, informazione e comunicazione pubblica; elaborazione di proposte di strategie di intervento volte a garantire un’effettiva integrazione sociale e la promozione dei diritti civili e politici degli stranieri; elaborazione di proposte di modifica della normativa vigente.
(dall’ art.2 DPCM 11 dic 2003).
La segnalazione di una discriminazione avvia un procedimento istruttorio che può comprendere più fasi.
La segnalazione pervenuta al numero verde o inserita nello spazio del sito www.unar.it viene trasmessa agli operatori del I livello che svolgono un’istruttoria tesa a recuperare tutti gli elementi utili per poter risolvere il conflitto segnalato. Se è possibile, previo contatto con il segnalante e con il responsabile della discriminazione, giungono a risolvere e chiudere il caso.
Se gli operatori del I livello rilevano la necessità di un ulteriore e più approfondito esame istruttorio, trasmettono il fascicolo ai funzionari del II livello prospettando una o più ipotesi di soluzione del caso.
ll caso trasmesso ai funzionari dell’Ufficio (II livello) viene da loro sottoposto a un’ulteriore approfondita analisi al fine di vagliare le possibili soluzioni che vengono poi messe in atto.
Gli esiti del complesso lavoro istruttorio vengono infine comunicati al segnalante.
Nel caso in cui l’ufficio ritenga la segnalazione “pertinente”, cioè quando ritiene che dalla descrizione fatta dal segnalante e dalla prima istruttoria si possa ritenere che la segnalazione sia fondata e sia qualificabile come discriminazione razziale o etnica, l’UNAR, – nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell’autorità giudiziaria che eventualmente già si stiano occupando dello stesso caso – svolge inchieste e indagini mirate.
Pertanto, può procedere all’audizione degli interessati, all’esame tecnico del caso, alla raccolta di informazioni e documentazioni utili.
Qualora sia accertata la sussistenza di un fenomeno discriminatorio, l’Ufficio può offrire un supporto concreto alla vittima, al fine di rimuovere gli effetti pregiudizievoli:
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dando impulso ad un’attività conciliativa informale fra la vittima e l’autore della discriminazione per eliminare la situazione discriminatoria senza ricorrere allo strumento giurisdizionale;
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predisponendo una comunicazione, destinata al soggetto pubblico o privato che si assume essere autore della discriminazione, con la quale rappresentare la situazione accertata e formulare una raccomandazione sulla corretta osservanza della normativa in merito al principio della parità di trattamento;
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offrendo alla vittima della presunta discriminazione una consulenza sugli strumenti di tutela attivabili e una indicazione sulle associazioni o enti che, svolgendo attività nel campo della lotta alle discriminazioni e della promozione della parità di trattamento, possono agire in giudizio per la tutela dei diritti lesi;
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fornendo nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi informazioni e osservazioni orali e scritte;
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denunciando all’autorità giudiziaria competente quelle circostanze, di cui sia venuto a conoscenza, integranti gli estremi di una fattispecie penalmente rilevante.
L’UNAR non gode della legittimazione ad agire dinanzi all’autorità giudiziaria e quindi non può direttamente avviare un procedimento giudiziario a tutela del segnalante. Il segnalante può innanzitutto rivolgersi a una delle associazioni iscritte al Registro UNAR per richiedere assistenza legale in giudizio.
L’Ufficio ha stipulato alcune convenzioni con associazioni di legali che possono prendersi in carico il caso e assistere in giudizio il segnalante anche soccorrendolo nelle spese.
E’ previsto infine un Fondo anticipazioni spese legali apre una nuova finestra per quelle cause che saranno ritenute di particolare impatto sociale e culturale sul fenomeno discriminatorio (strategic litigation o “cause pilota”), cioè quei procedimenti giudiziari che si prevede potranno concludersi con una sentenza tale da poter costituire un precedente significativo nel contrasto di alcuni comportamenti discriminatori più diffusi nella nostra società.
Si può richiedere di essere ammessi al beneficio dell’istituto del gratuito patrocinio in forza del quale le spese legali vengono pagate dallo Stato e verificare se l’avvocato che si vuole contattare sia inserito nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato istituito presso il consiglio dell’ordine del distretto di Corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere la causa.
La legge (e precisamente gli articoli 74 e ss. del D.Lgs. 30 maggio 2002, n.113) garantisce il gratuito patrocinio al cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.
Non abbiente, ai fini della legge, si considera chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22.
Per ogni ulteriore chiarimento in merito, è disponibile presso il consiglio dell’ordine degli avvocati un servizio di informazione e consulenza per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato e sulla difesa d’ufficio.