Accesso al contributo affitti: la Regione FVG condannata dal Tribunale di Udine per discriminazione
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Accesso al contributo affitti: la Regione FVG condannata dal Tribunale di Udine per discriminazione
05 marzo 2021
L’amministrazione regionale è stata condannata dal Tribunale di Udine, con ordinanza del 2 marzo 2021, a modificare il Regolamento regionale per il sostegno al contributo economico degli affitti e il comune di Udine dovrà inserire in graduatoria i cittadini stranieri esclusi per mancanza della documentazione illegittimamente prevista.
Il Giudice del lavoro del Tribunale friulano ha stabilito che il regolamento regionale n. 66/2020 che disciplina le modalità per ottenere un sostegno economico per il pagamento dell’affitto è in contrasto con le norme nazionali e comunitarie.
Il ricorso è stato proposto da cinque cittadini stranieri (quattro del Ghana e uno del Marocco) che si erano visti dichiarare inammissibili le domande di contributo affitti per non aver prodotto documentazione del paese di origine attestante l’inesistenza in patria di una alloggio idoneo in proprietà. Nella causa era intervenuta anche ASGI chiedendo che il Giudice non si limitasse all’accoglimento delle domande dei ricorrenti, ma rimuovesse la “discriminazione collettiva” presente in tutta la regione a causa dell’obbligo di produzione dei documenti, contenuto nel regolamento regionale 15.4.2020.
Il Tribunale (giudice dott.ssa.Marina Vitulli) ha accolto sia le domande dei ricorrenti, sia la domanda di ASGI (assistiti dagli avvocati Martino Benzoni, Anna Cattaruzzi, Alberto Guariso e Dora Zappia) e ha quindi ordinato alla Regione di modificare il regolamento, con effetto quindi anche su tutti gli altri Comuni: ora deve essere rifatto e, nel frattempo, gli stranieri che erano stati esclusi devono essere ammessi al contributo.
Va ricordato inoltre che le violazioni oggi accertate dal giudice erano state ampiamente e ripetutamente comunicate da ASGI con due diverse lettere (una inviata a tutti i Consiglieri regionali a maggio 2020 apre una nuova finestra e una inviata insieme al SUNIA apre una nuova finestra nel settembre dello stesso anno) a cui era stato chiesto di fare marcia indietro sulle modifiche al Regolamento regionale per i contributi affitti introdotte nel 2019, segnalando le situazioni di discriminazione che ne sarebbero derivate.
Secondo il Tribunale, visto che il requisito in questione è, sia per gli italiani che per gli stranieri, l’inesistenza di immobili in proprietà in qualsiasi parte del mondo, è irragionevole e discriminatorio richiedere al solo straniero documentazione ulteriore rispetto all’ISEE sul quale tutti, italiani e stranieri, devono indicare le proprietà immobiliare all’estero, sottoponendo la dichiarazione alla verifica della Agenzia delle Entrate.
Il Tribunale richiama inoltre la recente sentenza della Corte Costituzionale 9/2021 apre una nuova finestra apre una nuova finestra che ha dichiarato incostituzionale una norma della Regione Abruzzo che conteneva una disposizione identica a quella del Regolamento Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia .
Già questo precedente, avrebbe dovuto indurre la Regione, anche solo per doverosa cooperazione tra istituzioni e organi costituzionali, a modificare la propria legislazione e il proprio regolamento, ma purtroppo non lo ha fatto e per questo ora subisce uno specifico ordine del Giudice, immediatamente esecutivo, al quale dovrà adeguarsi, esponendo così anche gli Enti Locali a complessi oneri di rifacimento degli elenchi degli ammessi: solo a Trieste, ad esempio, risulta che gli esclusi dalla prestazione per la questione dei “documenti aggiuntivi” siano oltre 500. E varie cause sul punto sono pendenti in vari Tribunali del Friuli Venezia Giulia.
ASGI esprime soddisfazione per la pronuncia, ricordando l’importanza del principio di non discriminazione per l’attuazione di politiche sociali volte a promuovere i valori dell’inclusione e della coesione sociale, quali beni dell’intera collettività e che richiedono dunque misure centrate sulla risposta alle effettive situazioni di bisogno, senza distinzioni fondate direttamente o indirettamente sulla nazionalità dei beneficiari.
Preme sottolineare, infine, che l’applicazione del Regolamento regionale sui contributi per l’affitto avrebbe avuto conseguenze devastanti proprio sulle fasce di popolazione più esposte alle condizioni di povertà e disagio abitativo. Per quanto concerne il differenziale di reddito, le più recenti indagini ISTAT evidenziano che in Italia il livello di reddito mediano delle famiglie con stranieri è inferiore di oltre 6 mila euro rispetto a quello delle famiglie di soli italiani e che tale gap sale nel Nord-Est a quasi 11 mila euro (-30,9%). Ne consegue che tra coloro che vivono in famiglie con almeno un cittadino non italiano il rischio di povertà e di esclusione sociale è quasi il doppio (51%) rispetto a chi vive in famiglie di soli italiani (27,5%). Per quanto concerne la condizione abitativa, secondo una recente indagine ISTAT, solo il 27,9% della popolazione straniera residente in Italia vive in un alloggio in proprietà (30,3% nel Nord-Est ) a fronte del 76,5% della popolazione italiana (78,7% nel Nord-Est), mentre la maggioranza delle famiglie straniere vive in affitto o subaffitto (57,6% rispetto al 13,7% delle famiglie italiane, 54,9% rispetto al 12,6% nel Nord-Est) (ISTAT, Vita e percorsi di integrazione degli immigrati in Italia apre una nuova finestra , maggio 2019). E’ del tutto evidente che privare del sostegno alle locazioni proprio le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno di inclusione abitativa avrebbe determinato un grave vulnus alla coesione sociale quale bene dell’intera collettività.
(fonte ASGI)
- L’ORDINANAZA