Nella Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2022 è stata pubblicata, con vigenza da 1° febbraio, la Legge n. 238 del 23 dicembre 2021 (in allegato), "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020".
Tra le nuove norme in vigore dal 1° febbraio 2022 quella riguardante il contrasto al fenomeno della discriminazione dei lavoratori fondata sulla loro nazionalità, in attuazione della direttiva 2014/54/UE del Parlamento e del Consiglio, relativa alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione.
La legge europea ha previsto l’inserimento all’interno del decreto legislativo 9 luglio 2003, n.216 dell’art.5 bis assegnando ulteriori compiti all’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri (UNAR) al quale viene affidato “il compito di svolgere, in modo autonomo e imparziale, attività di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea”.
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Con riferimento al processo decisionale che ha portato all’individuazione dell’UNAR quale organismo deputato alle attività di prevenzione e contrasto della discriminazione dei lavoratori in ragione della loro nazionalità, occorre premettere che la giurisprudenza europea è sempre stata molto attenta alla tematica relativa alla libera circolazione dei cittadini e, più specificatamente, dei lavoratori europei all’interno del territorio dell’Unione.
La Direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori cittadini dell'Unione e ai loro familiari, nel quadro della libera circolazione dei lavoratori non era stata in un primo momento recepita dall’ordinamento nazionale con un provvedimento dedicato, ritenendosi l’ordinamento già conforme a quello sovranazionale.
A seguito di interlocuzioni fra la Commissione europea ed il Governo Italiano, è stato tuttavia avviato, con le amministrazioni coinvolte, un iter volto al recepimento della stessa per le parti ove un intervento in tal senso è stato ritenuto necessario.
In particolare, all’esito del confronto con la Commissione, è emersa la necessità di una espressa individuazione dell’organismo deputato alla promozione della parità di trattamento e alla rimozione delle discriminazioni in ambito lavorativo fondate anche sulla nazionalità per i cittadini comunitari.
L’Ufficio nazionale antidiscriminazione razziali, istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in effetti, già svolge specifiche funzioni per la rimozione delle discriminazioni fondate su razza ed origine etnica, fornendo ogni necessaria informazione ed assistenza nei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi alle persone richiedenti o lese da atti discriminatori.
Pertanto, in attuazione della direttiva 2014/54/UE e di quanto chiesto ed osservato dalla Commissione europea in merito alla mancata previsione nell’ordinamento giuridico italiano di un organismo preposto, è apparsa scelta naturale quella di attribuire espressamente all’UNAR le competenze connesse alle suddette attività.
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